Essi decorrono dall’inizio dei lavori fino alla loro fine, indipendentemente dalla forma del credito (RF __________/1994 p. 91). Il consolidamento del credito di costruzione interviene dunque, indipendentemente da eventuali ritardi nella liquidazione, al termine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (ASA 57 194, consid. 2b; Sentenza della Commissione cantonale di ricorso del Canton Friburgo, del 2 febbraio 1990, consid. 4c; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 282; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 241).