3.5. Va comunque sottolineato che ciò che importa è la natura giuridica dell'importo chiesto in deduzione. La natura della garanzia prestata o addirittura l'assenza di garanzia non modifica la natura del credito (ASA 57 657, consid. 2 b e riferimenti). Gli interessi di costruzione devono essere infatti definiti come interessi su un credito destinato ad apportare una plusvalenza a un immobile. Essi decorrono dall’inizio dei lavori fino alla loro fine, indipendentemente dalla forma del credito (RF __________/1994 p. 91).