11’390.--, argomentando che gli interessi ipotecari sul conto di costruzione non sono deducibili in quanto considerati costi d’investimento (cfr. notifica della tassazione del 18 luglio 1994). __________ e __________ __________ presentavano reclamo in tempo utile, avvertendo di non essere mai stati debitori di interessi maturati su un credito di costruzione. Con decisione dell’11 settembre 1995 l’UT riconfermava, su questo punto, la notifica di tassazione, ribadendo che gli interessi che gravavano l’immobile al momento dell’acquisto non possono essere dedotti, in quanto considerati costi di investimento, poiché subito dopo l’acquisto l’abitazione è stata completamente ristrutturata. 2.