{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-205_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19119&nX40_KEY=4711555&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4d264207ef15f77cf49de79b6a1ea38"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:32:36", "Checksum": "30986684aebf6987faeed654dd5c995a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.205\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.5.\nVa comunque sottolineato che ciò che importa è la natura giuridica dell'importo chiesto in deduzione. La natura della garanzia prestata o addirittura l'assenza di garanzia non modifica la natura del credito (ASA 57 657, consid. 2 b e riferimenti). Gli interessi di costruzione devono essere infatti definiti come interessi su un credito destinato ad apportare una plusvalenza a un immobile. Essi decorrono dall’inizio dei lavori fino alla loro fine, indipendentemente dalla forma del credito (RF __________/1994 p. 91). Il consolidamento del credito di costruzione interviene dunque, indipendentemente da eventuali ritardi nella liquidazione, al termine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (ASA 57 194, consid. 2b; Sentenza della Commissione cantonale di ricorso del Canton Friburgo, del 2 febbraio 1990, consid. 4c; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 282; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 241).\n4. Nel caso in esame, i ricorrenti, hanno dapprima venduto, in data 18 giugno 1991, la part. n. __________ di __________, al prezzo di fr. 700’000.--; pochi giorni dopo, più precisamente il 2 luglio, hanno acquistato, al prezzo di fr. 605’000.--, la part. n. 6, pure situata nel Comune di __________, su cui sorgeva un’abitazione, che hanno immediatamente proceduto a ristrutturare, investendo un importo per la sola riattazione di fr. 294’000.--. I lavori di ristrutturazione sono durati circa un anno e sono terminati nel corso dell’estate successiva, tant’è che l’abitabilità della nuova abitazione o, meglio, dell’abitazione ristrutturata è stata concessa soltanto a partire dal 1° settembre.\nRisulta evidente, da quanto precede, lo stretto legame temporale, ma anche tecnico ed economico tra acquisto e lavori di ristrutturazione, così da fare apparire nella loro globalità gli interessi decorsi sui debiti contratti per l’acquisto dell’immobile e la sua riattazione interessi di costruzione non deducibili.\nL’Ufficio di tassazione ha quindi correttamente dedotto gli interessi sul debito ipotecario dell’immobile venduto fino al momento della sua alienazione, vale a dire al 18 giugno 1991 e nuovamente gli interessi sul debito relativo al nuovo immobile (immobile riattato) dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre di quello stesso anno. Non sono per contro stati dedotti, in quanto interessi di costruzione, che potranno e dovranno se del caso venire considerati in caso di vendita dell’immobile nel quadro della determinazione dell’utile immobiliare imponibile, gli interessi decorsi sul debito in conto corrente presso il __________ __________ __________, che a fine 1991 ammontava a fr. 400’000.--, di cui fr. 172’000.-- pagati per rilevare il debito, garantito da ipoteca, che gravava l’immobile acquistato e fr. 228’000.-- versati al venditore il 28 ottobre 1991, conformemente al contratto di compravendita. Anche tali importi devono infatti essere economicamente considerati, per quanto si è detto, debiti di costruzione.\nAnzi, ci si potrebbe persino chiedere se l’UT non abbia errato a vantaggio dei ricorrenti, deducendo gli interessi pagati dal 1° luglio al 31 agosto 1992, dato che l’abitabilità è stata concessa soltanto dal 1° settembre 1992. Questa Camera rinuncia comunque per economia di giudizio a ulteriori accertamenti e a effettuare se del caso una reformatio in pejus. Ben si può ammettere che all’inizio di luglio del 1992 la ristrutturazione dell’immobile fosse già progredita al punto da consentirne l’abitazione, anche se il formale permesso d’abitabilità è intervenuto soltanto due mesi dopo.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 400.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 450.-\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}