Anche l'affermazione della prossima partenza per l'estero o del recente rientro dall'estero appare con tale frequenza nella corrispondenza con l'autorità fiscale, da imporre di escludere che ricorra uno di quei casi di «partenza inopinata e imprevista», in presenza dei quali esclusivamente la giurisprudenza ammette una restituzione del termine di ricorso. Chi, come il ricorrente, parte sovente per l'estero, per periodi prolungati, deve assumersi i pregiudizi che possono derivare da una mancata notifica di decisioni delle autorità del luogo di domicilio, se non provvede a cautelarsi, incaricando per esempio una persona fidata di ritirare la corrispondenza e di trasmettergliela. 5.