essendo il periodo di giacenza iniziato il 19 agosto. Comunque stiano le cose, neppure l'eventuale assenza all'estero – quand'anche fosse dimostrata – consentirebbe al ricorrente di beneficiare della restituzione in intero del termine di ricorso. Infatti, la giurisprudenza costante limita la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) ai soli casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT __________/1980 in re S; __________/1985 in re H; __________/1986 in re H);