Il termine di ricorso scadeva conseguentemente il successivo 25 settembre, sicché il gravame del ricorrente appare tardivo. Si sottolinea che il ricorrente non può neppure invocare, a giustificazione dell'inosservanza del termine, la propria assenza all'estero, per la semplice ragione che egli stesso afferma, in uno scritto del 5 settembre 1995 a questa stessa Camera, con il quale impugna la tassazione del periodo fiscale 1991/92, di avere ritirato quest'ultima tassazione in data 20 agosto 1995, prima di partire per l'estero.