tanto è vero che il successivo 29 agosto 1995 l' Ufficio di tassazione ha provveduto a intimare nuovamente, per posta semplice, la stessa decisione. Orbene, in applicazione dei princìpi precedentemente esposti, circa la validità della notifica in caso di mancato ritiro della raccomandata, si può concludere che l'intimazione della decisione su reclamo è avvenuta proprio in data 26 agosto 1995, settimo ed ultimo giorno della giacenza presso la posta. Il termine di ricorso scadeva conseguentemente il successivo 25 settembre, sicché il gravame del ricorrente appare tardivo.