3.2. I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art. 99 cpv. 4 DIFD). Il reclamo, rispettivamente il ricorso, devono essere presentati entro trenta giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).