{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-204_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19118&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "855be0e1c7c12a466743c189c2cad0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:17", "Checksum": "04e9c727632a2b7b336c5d12f7fee169", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.204\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n. |\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 28 settembre 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con decisione del 14 novembre 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 64'372.– in media annua per l'IC e in fr. 71'369.– per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 314'670.–.\nI contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 dicembre 1994, non motivato. Dopo ripetuti inviti, da parte dell'autorità di tassazione, a voler completare il gravame, in data 26 giugno 1995 i reclamanti si limitavano a inviare copia dell'elenco oneri relativo ad una procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, avviata nei confronti del sig. __________.\nCiò nonostante l' Ufficio di tassazione ammetteva in parte il reclamo, tenendo conto di documenti prodotti dai reclamanti alla Camera di diritto tributario, in sede di ricorso contro la tassazione di un periodo precedente; venivano cioè ammessi in deduzione degli interessi passivi pagati alla Banca __________ __________ nel corso del 1991. Il reddito imponibile si riduceva pertanto a fr. 61'142.– per l'IC ed a fr. 70'139.– per l'IFD.\n2. __________ ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario, in data 28 settembre 1995, contro la decisione su reclamo del 21 agosto 1995. Lamenta la mancata deduzione del debito contratto con la Banca __________ e dei relativi interessi, nonché l'imposizione di titoli per fr. 175'000.–.\nSuccessivamente, in data 14 novembre 1995, il ricorrente ha trasmesso degli estratti conto della Banca __________, dai quali risulta l'evoluzione del debito ipotecario a partire dal 1986.\n3. 3.1.\nSecondo l'art. 181 LT 1976, contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Per la decorrenza del termine fa stato il giorno successivo a quello dell'intimazione (art. 157 cpv. 2 LT).\nLa situazione è identica anche per l'IFD: il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 106 cpv. 1 DIFD) e la decorrenza del termine comincia il giorno successivo a quello della notificazione; se scade di domenica viene protratto al primo giorno feriale successivo (art. 99 cpv. 2 e LF 21.6.63 sulla decorrenza dei termini).\n3.2.\nI termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art. 99 cpv. 4 DIFD).\nIl reclamo, rispettivamente il ricorso, devono essere presentati entro trenta giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).\n3.3.\nPer intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, pp. 157; CDT n. __________ del __________ 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).\nLa tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (\"Herrschaftsbereich\") del destinatario (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol. III, nota 3 ad art. 74, p. 33).\n"}