5'862.-- risultante dall'elenco titoli. 4. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 185 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (cfr., per tutte, CDT n. __________ del __________ 1990 in re M. s.n.c.). È pacifico che la tempestiva presentazione o, quanto meno l'esibizione delle prove nel corso della procedura di reclamo, avrebbero reso del tutto superfluo il presente ricorso.