{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-203_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19117&nX40_KEY=4711548&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bfade57df94653a5fef65aafd87e9610"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1995.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:10", "Checksum": "02a3d66c7c7714a73ab9cddb66236b50", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.203\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sul ricorso del 27 settembre 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92, notificata il 27 settembre 1993, l’ Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati dai coniugi __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 110’000.-- come pure una sostanza per titoli, crediti e numerario di fr. 206’000.--.\nDette rettifiche avevano la loro ragione d’essere, secondo l' Ufficio di tassazione, nel fatto che il vantato rapporto fiduciario per la sottoscrizione di azioni della __________ __________ __________ __________, della __________ __________ e della __________ __________ della contribuente non era stato documentato in modo ineccepibile, per cui si doveva presumere che l’operazione fosse stata finanziata con mezzi propri.\nLa notifica della tassazione veniva poi confermata con decisione su reclamo del 28 agosto 1995, sempre per mancanza di prove ineccepibili.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede lo stralcio del reddito d’altra fonte e della sostanza, che l’Ufficio di tassazione ha aggiunto a quanto dichiarato. Fa presente, innanzi tutto, che negli anni di computo 1989-90 lavorava alle dipendenze dello Studio legale dell’avv. __________ __________ e che quindi ha agito per conto di quello studio legale. Rileva inoltre che nel frattempo la __________ __________ è stata cancellata dal Registro di commercio.\n3. In occasione dell'udienza del 7 marzo 1996 la ricorrente ha presentato al presidente della Camera e all' Ufficio di tassazione la prova inoppugnabile dell'esistenza dei rapporti fiduciari, segnatamente:\n- il contratto 10 febbraio 1990, stipulato \"in qualità di collaboratrice dello studio legale __________ __________ di __________ \", in virtù del quale ha sottoscritto fiduciariamente per conto della cliente straniera, nata nel 1967, attualmente residente a __________, le 148 azioni al portatore della __________.__________.__________. __________, contro un compenso annuo di fr. 12'000.-- versato allo studio legale direttamente;\n- la dichiarazione dello studio legale __________ relativa al rapporto fiduciario con lo studio stesso in relazione alla sottoscrizione delle azioni della __________ __________, per altro cancellata d'ufficio dal Registro di commercio il 24 gennaio 1994;\n- il mandato ricevuto dalla __________ __________ di __________ di sottoscrivere fiduciariamente un'azione della __________ __________ di __________.\nPreso atto della documentazione prodotta l'Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso, con conseguente stralcio del reddito d'altra fonte e della sostanza, in questo caso ad eccezione dell'importo di fr. 5'862.-- risultante dall'elenco titoli.\n4. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente\n(art. 185 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (cfr., per tutte, CDT n. __________ del __________ 1990 in re M. s.n.c.).\nÈ pacifico che la tempestiva presentazione o, quanto meno l'esibizione delle prove nel corso della procedura di reclamo, avrebbero reso del tutto superfluo il presente ricorso.\nSpese e tassa di giustizia vanno quindi accollate alla ricorrente indipendentemente dall'esito del ricorso.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\nDichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione di __________ per l'emissione di nuovi conteggi.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--\nper un totale di fr. 280.--\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}