3.2. Nondimeno, per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, la suddetta circolare del 24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al tasso del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1983 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1993-94 per la compilazione della dichiarazione d'imposta).