{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-202_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19116&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9a2c04cb6f127c49803668fd050fd3f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.202"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.202"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.202"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:16", "Checksum": "4ae44a0cfd106f3b73c7f7e285027888", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.202\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 22 settembre 1995\nin materia di: IC 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________ -__________, __________ __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ -__________, domiciliato a __________, è proprietario di un appartamento di due locali in condominio nel Comune di __________ in via __________ __________ __________ e di un terreno a __________. È quindi limitatamente imponibile nel Canton Ticino.\nNella tassazione IC 1991-92 l'UT aveva esposto al contribuente per l'appartamento di __________ un valore locativo di fr. 10'320.-- stante un valore di stima entrato in vigore il 1° gennaio 1991 di fr. 193'960.--. Nel periodo fiscale successivo l' Ufficio di tassazione ha elevato il valore locativo a fr. 15'000.-- in base a una tabella comparativa del condominio in cui è situato l'appartamento del contribuente, che prevede l'aumento di tutti i valori locativi (cfr. notifica di tassazione del 19 luglio 1993, confermata con decisione su reclamo dell'11 settembre 1995).\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ contesta il valore locativo, ritenendolo eccessivo. Produce alcune fotocopie di ritagli di giornali da cui risultano canoni d'affitto chiaramente inferiori per appartamenti di due locali e pari a quello espostogli dall'UT per appartamenti di tre locali. Si dichiara disposto ad accettare il valore locativo di fr. 15'000.-- per la tassazione 1995-96, avendo nel frattempo acquistato, per quanto è dato di capire dal ricorso, un locale, che ha aggiunto all'appartamento di due locali.\n3. 3.1.\nGiusta l'art. 20 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. L'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondo secondo l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate norme fiscali. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo le direttive 25 marzo 1969 dell'AFC e la circolare 24 marzo 2987 (6/2) dell'ACC il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.\n3.2.\nNondimeno, per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, la suddetta circolare del 24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al tasso del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1983 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1993-94 per la compilazione della dichiarazione d'imposta).\n3.3.\nPer quanto riguarda i condomini, invece, la surriferita circolare si limita ad indicare che il valore locativo deve essere stabilito in modo equo indipendentemente dal sistema di calcolo. A questo proposito essa non dà alcuna direttiva ponendo comunque l'esigenza che il valore accertato o stabilito regga il raffronto \"con i valori di mercato, ossia con le pigioni normalmente richieste per appartamenti simili posti nella medesima situazione\".\nSe è vero che fra immobile unifamiliare e appartamento in PPP vi sono delle affinità giuridiche ed economiche, è innegabile che fra le stesse sussistono anche differenze essenziali (DTF 103 Ia 107). Fra queste quella che più conta per la stima del valore locativo è l'uso differenziato della proprietà.\nLa PPP non è infatti concepibile senza la presenza di vani o parti di uso comune: queste vincolano i comproprietari e li condizionano nel godimento di quelle riservate al loro uso esclusivo allo stesso modo degli inquilini di uno stabile locativo. Non si può quindi negare che l'uso di una PPP, per l'anzidetta particolarità, sia più consimile a quello di un appartamento in uno stabile d'affitto che non a quello di una casa unifamiliare.\n3.4.\nLa suddetta circolare va nondimeno esaminata, per quanto attiene alla valutazione del valore locativo dei condomini, sotto il profilo della parità di trattamento, qualora la sua applicazione schematica dovesse favorire determinati contribuenti, in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato. Il tema è, in sostanza, quello dell'uguaglianza nell'illegalità (ASA 54 p. 82 ss., in particolare p. 86; Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss.). Questa Camera ha già avuto modo di osservare (CDT n. __________ dell'__________ 1986 in re M.B.; CDT n. __________ del __________ 1986 in re C.S.) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici.\n"}