4.2. Secondo l’art. 1 cpv. 2 LT 1976 restano comunque riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione, che quindi prevalgono sul diritto cantonale. Analoga riserva è contemplata dall’art. 3 cpv. 1 DIFD. 5. 5.1. La Convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e la Repubblica federale tedesca è silente sulle modalità di deduzione degli interessi passivi. Ogni stato deduce debiti e interessi secondo il proprio diritto. La Svizzera applica i principi relativi alla deduzione proporzionale stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale (cfr. ASA 33 p. 51;