La stessa, dopo ulteriori trattative, non ha trovato l'accordo dell’Ufficio di tassazione, che ha ribadito l’applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 8 cpv. 1 LT, rilevando per altro che la medesima norma è stata ripresa anche dalla nuova LT del 1994. Il rappresentante del ricorrente, dal canto suo, con memoria del 21 luglio 1997, si è confermato nella propria posizione, contestando in diritto la posizione assunta dall’UT. Degli argomenti delle parti verrà detto in seguito più diffusamente, per quanto necessario. 4. 4.1 Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale.