Dopo aver sentito il rappresentante del contribuente, l'Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995, respingeva il reclamo, rilevando che gli interessi passivi andavano dedotti secondo la loro localizzazione. Negava per contro espressamente la loro ripartizione proporzionale in base agli attivi lordi. Tale soluzione sarebbe consentita dalla Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania, che non prevederebbe alcuna norma al riguardo. L'art. 8 cpv. 1 LT imporrebbe all’Ufficio di imporre almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta, impedendo la deduzione proporzionale delle passività e dei relativi interessi.