{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-19_1997-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18924&nX40_KEY=4933387&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7b71e20d63b0b4c546ccaf2b549c8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:44:21", "Checksum": "71989d8099d63e81f00b9a85d09f20a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n7.3.\nBalza subito all’occhio che il risultato, cui giunge il ricorrente, non si discosta sostanzialmente dalla prassi seguita dall’autorità federale e cantonale, che al pari di altri cantoni applica ai valori unitari germanici il fattore di rivalutazione del 5 (cfr. lettera del 16 luglio 1997). Il risultato cui è pervenuto il ricorrente conforta invero la prassi cantonale.\nCerto, il ricorrente obietta che i valori di stima ufficiali cantonali sono inferiori alla valutazione della sostanza immobiliare valida in sede federale. È innegabile che l’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede dei correttivi specifici per ogni singolo cantone per ottenere una valutazione più o meno omogenea della sostanza immobiliare svizzera in qualunque cantone sia posta. Ed è altrettanto innegabile che tali correttivi vengono ponderati di biennio in biennio.\nÈ tuttavia altrettanto ineccepibile che in materia di valutazione degli immobili il margine d’apprezzamento risulta essere assai elevato e che addirittura all’interno di uno stesso cantone, come è il caso in Ticino, l’omogeneità dei valori di stima tra comune e comune era tutt’altro che garantita dal meccanismo della periodicità della revisione periodica e, meglio, decennale delle stime.\nTutto ben considerato, e con quel margine di arbitrio, inteso come apprezzamento, che ogni valutazione comporta, non vi sono motivi, nel caso concreto, che possano indurre questa Corte a scostarsi dalla consolidata prassi cantonale ticinese, che prevede una rivalutazione dei valori unitari tedeschi in ragione di cinque volte e di raffrontarli poi, una volta tradotti in franchi svizzeri, con i valori di stima ticinesi. Ciò si giustifica, a maggior ragione, se si considera che, in ambito fiscale, l’applicazione della legge deve rispondere a criteri di praticabilità e di semplicità (cfr. anche RF 51/1996 p. 140).\n8 In simili condizioni, la decisione su reclamo del 16 gennaio 1995 va annullata in ordine e gli atti devono essere retrocessi all’UT perché allestisca un nuovo riparto, conformemente ai considerandi del presente giudizio e, meglio, riassuntivamente:\n- rivalutazione della sostanza germanica esposto in Einheitswerte per il fattore cinque;\n- ripartizione dei debiti, risp. degli interessi in misura proporzionale alla localizzazione della sostanza immobiliare.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto a’sensi dei considerandi.\n§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’autorità di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.\n2 Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.\nL’autorità fiscale rifonderà al ricorrente un importo di fr. 1'000.—a titolo di spese e ripetibili.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}