{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-19_1997-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18924&nX40_KEY=4933387&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7b71e20d63b0b4c546ccaf2b549c8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:44:21", "Checksum": "71989d8099d63e81f00b9a85d09f20a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n3 settembre 1997\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 8 febbraio 1995\nin materia di: IC/IFD 89/90 (IC/IFD16/95)\n|\npresentato da: |\n__________ __________. __________, __________ __________ rappr. da: __________. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ __________., nato nel 1962, cittadino __________, domiciliato in __________, è limitatamente assoggettato alla sovranità fiscale federale e cantonale in quanto proprietario di sostanza __________ in Ticino e, meglio: di una quota del 40% __________ __________ __________ di __________ e di una quota del 50% __________ __________ di __________, della __________ ex __________ e della casa al __________, per un valore di stima corrispondente a fr. 6'138'544.--. Al 1° gennaio 1989 il contribuente era pure proprietario di sostanza __________ in __________ per un valore unitario (Einheitswert) complessivo – secondo la ricapitolazione presentata dal contribuente il 16 febbraio 1996 – di DM 4’854’350.--, di sostanza agricola per un valore di DM 184'000.--, oltre che di titoli, di partecipazioni, di sostanza aziendale e di valori di riscatto assicurativi. I debiti in Svizzera ammontavano a fr. 10'657'478.-- e in Germania a DM 25'497'824.--; gli interessi passivi pagati in Svizzera si cifravano in fr. 300'533.-- di media annua e in Germania in DM 1'209'830.-- di media annua.\n2. Nella notifica di tassazione 1989-90, del 13 dicembre 1993, l'Ufficio di tassazione di Locarno determinava la quota parte dei debiti da attribuire alla Germania nella misura del 69,91% e alla Svizzera nella misura del 30,09%, ammettendo quindi in misura corrispondente la deduzione dei debiti dai redditi di pertinenza svizzera e, meglio, per fr. 300'533.--.\nAssistito __________. __________, __________ __________ __________. presentava reclamo in tempo utile, contestando la ripartizione dei debiti deducibili in Svizzera e dei relativi interessi. In particolare rilevava che i valori immobiliari svizzeri non erano stati valutati al valore IFD (1,3 volte il valore di stima cantonale), che era stata considerata unicamente la sostanza aziendale tedesca e non quella svizzera e che di fatto la rivalutazione degli Einheitswerte tedeschi effettuata dall’Ufficio di tassazione era di ben 6,71 volte, di contro alle 5 previste dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.\nDopo aver sentito il rappresentante del contribuente, l'Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995, respingeva il reclamo, rilevando che gli interessi passivi andavano dedotti secondo la loro localizzazione. Negava per contro espressamente la loro ripartizione proporzionale in base agli attivi lordi. Tale soluzione sarebbe consentita dalla Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania, che non prevederebbe alcuna norma al riguardo. L'art. 8 cpv. 1 LT imporrebbe all’Ufficio di imporre almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta, impedendo la deduzione proporzionale delle passività e dei relativi interessi. Tale soluzione si imporrebbe anche per l'IFD, malgrado l'assenza nel DIFD di una norma di tenore simile a quello dell'art. 8 cpv. 1 LT. L'UT rileva inoltre che la posizione del contribuente è più vicina, data l'entità del patrimonio immobiliare e degli acquisti, a quella del commerciante professionale d’immobili e che quindi le deduzioni vanno ripartite secondo gli specifici criteri di attribuzione.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall'avv. __________, contesta il metodo, definito ibrido, che l'UT ha adottato per la deduzione dei debiti e dei relativi interessi. Contesta inoltre che il contribuente possa in qualche modo essere considerato commerciante d'immobili, rilevando come egli si sia limitato a investire in immobili il proprio patrimonio privato. Prosegue, rilevando che il vero problema è quello della valutazione del valore fiscale degli immobili tedeschi, ma anche ticinesi e che, in tale contesto, occorre procedere secondo una base economica valida, che può essere ravvisata nella redditività dell'oggetto. Propone quindi l'adozione di un metodo di calcolo che si attagli al caso di specie, con conseguente riapertura della procedura di tassazione.\nIn occasione dell'udienza del 7 giugno 1995 il giudice, sentite le parti, ha invitato i rappresentanti dei ricorrenti a formulare una proposta di riparto omogenea della sostanza in Svizzera e in Germania e di sottoporla all'UT.\nIl 16 febbraio 1996 l'avv. __________ ha presentato una proposta di riparto fondato sulla proporzione dei redditi netti degli immobili secondo la loro localizzazione. La stessa, dopo ulteriori trattative, non ha trovato l'accordo dell’Ufficio di tassazione, che ha ribadito l’applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 8 cpv. 1 LT, rilevando per altro che la medesima norma è stata ripresa anche dalla nuova LT del 1994.\nIl rappresentante del ricorrente, dal canto suo, con memoria del 21 luglio 1997, si è confermato nella propria posizione, contestando in diritto la posizione assunta dall’UT.\nDegli argomenti delle parti verrà detto in seguito più diffusamente, per quanto necessario.\n4. 4.1"}