Per economia di giudizio, data la perfetta identità delle fattispecie, ad eccezione dell’entità delle quote di comproprietà degli acquirenti, come pure la perfetta sovrapponibilità dei ricorsi, si giustifica la riunificazione dell’esame dei ricorsi e l’emanazione di un unico giudizio. 5. 5.1 L'art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo disposizione contraria.