Occorrerebbe d’altra parte determinare in quali casi la continuità del rapporto d’impiego consenta di fare riferimento, per la determinazione del reddito, a quello anteriore al trasferimento del domicilio, se sempre e in ogni caso oppure se unicamente quanto non vi è variazione perlomeno sostanziale. In quest’ultima ipotesi, occorrerebbe pure chiedersi, se per parità di trattamento non debba essere garantita la medesima soluzione anche a chi trasferendo il domicilio da un Cantone all’altro cambia datore di lavoro ma continua a percepire praticamente il medesimo reddito e, spingendo il ragionamento alle estreme conseguenze, se ciò non debba valere anche per gli indipendenti o per chi passa a