Di converso il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113). Altrimenti detto, la delimitazione dell' oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale. La giurisprudenza risalente di questa Camera ha nondimeno ammesso un'eccezione, quando la fonte di reddito, malgrado il trasferimento del domicilio da un Cantone all'altro, è rimasta invariata (cfr. RTT 1980 p. 379), fondandosi sulla già citata sentenza del tribunale federale in DTF 50