Höhn, Steuerrecht, 19 n. 15; DTF 94 I 146). Dal profilo del diritto fiscale intercantonale non è infatti consentito che un cantone colpisca il reddito conseguito da un contribuente quando era ancora domiciliato nell'altro cantone, poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale. Di converso il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113).