All'inizio del 1991 trasferiva il proprio domicilio in Ticino. L' Ufficio di tassazione lo assoggettava pertanto alla sovranità fiscale ticinese con effetto da quella data, stabilendo il reddito del lavoro in base al salario conseguito nei due anni consecutivi all'inizio dell'assoggettamento riportati a dodici mesi, pari a fr. 75'695.-- (cfr. decisione su reclamo IC 1991-92 del 28 agosto 1995). Al reddito del lavoro del contribuente veniva poi aggiunto, dal 19 settembre 1991, quello della moglie (cfr. tassazione intermedia per matrimonio del 25 settembre 1995). 2.