{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-197_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19111&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ed7e7d84c63eb2eaea3d04d45331d372"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:16", "Checksum": "9bd96e360dfa06e82ef729317d011d39", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.197\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 25 settembre 1995\nin materia di: IC 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ __________ è di professione fotografo e svolge la propria attività per la __________ __________ __________. All'inizio del 1991 trasferiva il proprio domicilio in Ticino. L' Ufficio di tassazione lo assoggettava pertanto alla sovranità fiscale ticinese con effetto da quella data, stabilendo il reddito del lavoro in base al salario conseguito nei due anni consecutivi all'inizio dell'assoggettamento riportati a dodici mesi, pari a fr. 75'695.-- (cfr. decisione su reclamo IC 1991-92 del 28 agosto 1995). Al reddito del lavoro del contribuente veniva poi aggiunto, dal 19 settembre 1991, quello della moglie (cfr. tassazione intermedia per matrimonio del 25 settembre 1995).\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede la rettifica del reddito del lavoro conformemente a quanto da lui dichiarato e, meglio, in base ai reddito annuo medio conseguito nei due anni precedenti la tassazione, pari a fr. 69'737.--.\n3. Di regola l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (cfr. art. 95 cpv. 1 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (cfr. art. 96 cpv. 1 LT).\nIn linea di principio non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, 19 n. 15; DTF 94 I 146). Dal profilo del diritto fiscale intercantonale non è infatti consentito che un cantone colpisca il reddito conseguito da un contribuente quando era ancora domiciliato nell'altro cantone, poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale. Di converso il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113). Altrimenti detto, la delimitazione dell' oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale.\nLa giurisprudenza risalente di questa Camera ha nondimeno ammesso un'eccezione, quando la fonte di reddito, malgrado il trasferimento del domicilio da un Cantone all'altro, è rimasta invariata (cfr. RTT 1980 p. 379), fondandosi sulla già citata sentenza del tribunale federale in DTF 50 I 114. Di regola, l'eccezione è stata circoscritta agli impiegati e ai funzionari pubblici, segnatamente ai dipendenti delle PTT, delle FFS e delle dogane, \" i quali pur in caso di trasferimento di domicilio dipendono sempre dallo stesso datore di lavoro (RTT 1980 p. 379).\n4. Ad un più attento esame, non si giustifica di mantenere la suddetta eccezione, soprattutto per i problemi che ne deriverebbero sul piano della parità di trattamento, come ha avuto modo di decidere questa camera, in un recente giudizio (cfr. CDT n.__________ -__________ del __________ 1994 in re T. B.).\n4.1\nLa sentenza del Tribunale federale (DTF 50 I 110), cui si rifà la giurisprudenza risalente di questa Camera (RTT 1980 p. 378 s.), trattava del caso di un ex direttore di banca domiciliato nel Canton Berna che aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo, dove aveva cominciato a svolgere un'attività aziendale. Dopo aver perentoriamente affermato il criterio della delimitazione temporale tanto per l'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale quanto per l'oggetto dell'imposizione, il Tribunale federale, esaminando norme del diritto fiscale zurighese, aveva affermato: \"so könnten sie interkantonal, wenn überhaupt, doch höchstens dann zur Anwendung gebracht werden, wenn die Steuerquelle am früheren und am Wohnsitz in Zürich die gleiche geblieben wäre\". In altre parole, il Tribunale federale lasciava aperta la questione di sapere se le norme tributarie zurighesi di quell'epoca consentissero, senza arbitrio, di fare eccezione alle norme che regolavano l'imposizione in caso d'inizio dell'assoggettamento di contribuenti provenienti da altri cantoni, quando la fonte di reddito era rimasta la medesima.\n"}