ora art. 190 LT 1994 e art. 117 LIFD) e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante (cfr. CDT n. __________ del __________ 1987 in re R.F. SA), cui l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431); - che, se l'autorità fiscale non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr.