2, in RDAT I-1992 p. 185); - che la ratio della disposizione in esame induce a concludere che le rendite che beneficiano dello sgravio sono solo quelle che sono assimilabili ad un consumo di capitale, come le prestazioni ricorrenti fondate sugli art. 516 ss. (rendite vitalizie) o 521 ss. CO (contratto di vitalizio) (Rep. 1981 p. 462 s.); - che, mediante una interpretazione letterale, ma anche discutibile alla luce della descritta ratio legis, lo sgravio รจ stato esteso anche alla rendita alimentare in caso di divorzio o di separazione (RTT 1979 p. 157 ss.);