26'255.-, corrispondente alla somma del reddito della sostanza (fr. 5'580.-) e del reddito di altra fonte (fr. 27'600.-), dedotti gli oneri assicurativi e le spese relative alla sostanza; - che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 9 giugno 1994, in cui contestava l'imposizione del reddito d'altra fonte, argomentando di beneficiare invece del versamento di alimenti da parte del marito __________, domiciliato all'estero, nella misura di soli fr. 21'600.- in media annua; - che l'autorità di tassazione accoglieva il gravame, nel senso di ridurre il reddito d'altra fonte da fr. 27'600.- a fr. 21'600.-, mentre lasciava inalterata la tassazione per il resto;