4.3 In simili condizioni non mette quindi conto chiedersi se tutte le spese indistintamente vadano considerate spese di manutenzione, visti gli importanti lavori di riattazione del rustico, oppure se parte di esse e, meglio, nella misura stabilita peritalmente, possa essere ammessa in deduzione. Anche nella seconda ipotesi, le spese che possono essere qualificate come spese di manutenzione vere e proprie, facendo astrazione dalla riattazione, risultano inferiori alla deduzione già ammessa. In simili condizioni il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi visti per la procedura gli art. 181 e segg. LT dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: