__________ del __________ 1995 in re M. R.). 4. 4.1 Venendo all’esame del caso concreto, occorre rilevare innanzi tutto che, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, anche nel precedente periodo di tassazione (IC 1991-92), era stata ammessa la deduzione a forfait delle spese di manutenzione. Lo si evince dalla notifica di tassazione di quel periodo, del 23 luglio 1991, in cui le spese di manutenzione dedotte dal reddito sono state mediamente fr. 2’628.--, vale a dire esattamente il 25% del reddito della sostanza immobiliare. Non può quindi essere questione di passaggio arbitrario dall’uno all’altro sistema, da quello a forfait a quello analitico.