{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-191_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19105&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c1df80a6bf9fb2a8a7222b1d992c1f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:27", "Checksum": "185c691def2caec2160bea5d54157934", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.3.\nIn base alle considerazioni che precedono, secondo il Tribunale federale l'immobile al momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore. Le spese di manutenzione che provocano un aumento di valore che va al di là di quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, sono invece da considerare quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali secondo l'art. 23 DIFD. Ne consegue, di regola, che lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo. Sono deducibili solo i costi sopportati per eliminare un danno verificatosi dopo l'acquisto (cfr. ASA 42, p. 539; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.). Questa soluzione si impone, secondo il Tribunale federale, anche per ragioni di parità di trattamento tra i contribuenti che acquistano un immobile in cattivo stato di manutenzione e quelli che lo acquistano dopo l'esecuzione dei lavori di restauro da parte del venditore (cfr. inoltre DTF 103 Ib 197 ss., anche in ASA 47 p. 203 ss.; ASA 49 p. 563 ss., consid. 3 a; ASA 50 p. 70 ss.; Känzig, Compendio, 1972, n. 101 all'art. 22 DIFD; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).\n3.4\nVa inoltre rilevato, a titolo esemplificativo, che questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nemmeno in caso di durata prolungata del possesso, i lavori, che i proprietari avevano eseguito al tetto del rustico, non potevano essere considerati, in linea di principio, semplici lavori di manutenzione o riparazione, poiché il tetto esistente era stato completamente smontato e si era proceduto alla posa di un nuovo tetto: le piode preesistenti erano state asportate e l'immobile era stato dotato di una travatura a nuovo, ricoperta con nuove tegole. Il rustico aveva d'altra parte subito altre sostanziali modifiche tra cui l'apertura di due nuove finestre e il rifacimento dei camini e della grondaia, con conseguente completo rifacimento dell'intonaco (rasatura) esterno ed interno (cfr. CDT n. __________ del __________ 1992 in re G. e S. C.).\nLa riparazione di un tetto in piode è invece stata considerata spesa di manutenzione in un caso in cui oggetto dell’intervento di risanamento era stata una sola falda del tetto, quella a monte, che, rimanendo contro terra, era facilmente accessibile e le cui piode avevano subito degli spostamenti con conseguenti infiltrazioni d’acqua e di umidità (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del __________ 1995 in re M. R.).\n4. 4.1\nVenendo all’esame del caso concreto, occorre rilevare innanzi tutto che, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, anche nel precedente periodo di tassazione (IC 1991-92), era stata ammessa la deduzione a forfait delle spese di manutenzione. Lo si evince dalla notifica di tassazione di quel periodo, del 23 luglio 1991, in cui le spese di manutenzione dedotte dal reddito sono state mediamente fr. 2’628.--, vale a dire esattamente il 25% del reddito della sostanza immobiliare. Non può quindi essere questione di passaggio arbitrario dall’uno all’altro sistema, da quello a forfait a quello analitico.\n4.2\nNel merito, questa Camera, allo scopo di meglio chiarire la portata dei lavori di cui viene chiesta parzialmente la deduzione, ha chiesto al perito tecnico della Divisione della giustizia, di esprimersi sulla natura dei lavori. Secondo il rapporto, rassegnato il 12 marzo 1996, il rustico nel suo complesso ha subito degli interventi di miglioria di una certa portata, che vanno al di là di lavori di semplice manutenzione, al punto che i proprietari hanno anche presentato nel febbraio del ‘91 regolare domanda di costruzione (notifica dei lavori con licenza comunale abbreviata).\nSecondo il perito, dalle cui conclusioni questa Corte non ha motivo di dipartirsi, le fatture della __________ __________. della Carpenteria __________, come pure quella della ditta __________ dell’ 8 ottobre 1991 sono indiscutibilmente inerenti a lavori di miglioria. L’elencazione dei diversi lavori effettuati non lascia dubbi di sorta. Devono o possono invece essere considerate spese di manutenzione le fatture __________ (fr. 1’998.50), __________ del 24 aprile 1991 (fr. 1’400.--), __________ (fr. 941.--) e in ragione del 50% la fattura __________ -__________ (di complessivi fr. 5’711.05), per un totale di fr. 7’195.--, che in media annua dà una deduzione per spese di manutenzione di fr. 3’598.--, inferiore quindi a quella ammessa dall’ Ufficio di tassazione applicando il parametro forfetario.\n4.3\nIn simili condizioni non mette quindi conto chiedersi se tutte le spese indistintamente vadano considerate spese di manutenzione, visti gli importanti lavori di riattazione del rustico, oppure se parte di esse e, meglio, nella misura stabilita peritalmente, possa essere ammessa in deduzione. Anche nella seconda ipotesi, le spese che possono essere qualificate come spese di manutenzione vere e proprie, facendo astrazione dalla riattazione, risultano inferiori alla deduzione già ammessa.\nIn simili condizioni il ricorso deve essere respinto.\nPer questi motivi\nvisti per la procedura gli art. 181 e segg. LT\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-\nper un totale di fr. 280.-\nsono a carico del ricorrente.\n3. Per l'IC la presente decisione è definitiva (art. 184 cpv. 3 LT); per l'IFD è dato ricorso al Tribunale Federale in Losanna entro trenta giorni dall'intimazione della presente (art. 112 DIFD)\n4. Intimazione alle parti\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}