{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-191_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19105&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c1df80a6bf9fb2a8a7222b1d992c1f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:27", "Checksum": "185c691def2caec2160bea5d54157934", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.191\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 31 agosto 1995\nin materia di: IC 93\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________ __________ __________ -__________ __________, __________ __________ __________ __________\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile in Ticino in quanto proprietaria di tre immobili nel comune di __________ __________, segnatamente della part. n. __________, casa d’abitazione con piscina del valore di stima di fr. 219’827,50 e di due rustici contigui, che sorgono sulle part. n. __________ e __________, la cui superficie edificata è di complessivi mq 46 e il cui valore di stima complessivo è di fr. 16’980.--.\nL’ Ufficio di tassazione nella tassazione IC 1993-94 le ha pertanto esposto un reddito della sostanza di fr. 17’032.-- di media annua, di cui fr. 3’664.-- per il valore locativo della propria abitazione (casa __________) e fr. 13’368.-- per le pigioni incassate negli anni di computo per la locazione della casa __________ e della casa __________.\nDa tale reddito l’UT le ha dedotto gli interessi passivi, proporzionalmente alla sostanza ovunque posta, in ragione di fr. 1’716.-- e spese di manutenzione per fr. 4’258.-- di media annua, a fronte dell’importo di fr. 44’947.-- di media annua chiesto dal contribuente. Nel corso del 1991 infatti la casa __________ era infatti stata riattata.\nLa notifica di tassazione del 12 dicembre 1994 è poi stata confermata, su questi punti, con decisione su reclamo del 31 luglio 1995, in cui si argomenta che i lavori eseguiti per la ristrutturazione del grotto non possono essere considerati semplici lavori di manutenzione, ma configurano un vero e proprio investimento in funzione di una riattazione.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione integrale delle spese sopportate nel periodo di computo. Rileva che nel caso del rustico casa __________ non si è trattato della ricostruzione di un rustico diroccato, bensì semplicemente del rifacimento del tetto di una costruzione già precedentemente utilizzata. Rileva che dai costi sopportati sono già stati espunti i costi che hanno provocato un incremento di valore. Considera inoltre arbitrario il passaggio al sistema della deduzione a forfait, poiché nella dichiarazione precedente le sono state riconosciute le spese effettive.\n3. 3.1\nLa legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati \"una tantum\" (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente, il decreto federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati sostenute durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).\nSono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (RTT 1983 p. 106; CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649). Non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art. 32 lett. e LT).\n3.2.\nLa questione della deduzione delle spese di riattazione di un immobile acquistato da poco ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza del Tribunale federale, in relazione non solo all'art. 22 DIFD ma anche alle corrispondenti norme delle leggi cantonali. Se in un primo tempo la giurisprudenza del TF considerava spese di manutenzione ogni spesa tecnicamente qualificabile come tale, con la sentenza pubblicata in DTF 99 Ib 362 ss. (cfr. anche ASA 42, p. 536 ss.) la massima istanza giudiziaria della Confederazione ha modificato la propria prassi, privilegiando l'interpretazione economica – ovvero, come si esprime la dottrina, adottando un punto di vista soggettivo-economico (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Bern 1991, p. 382; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basel 1986, p. 91 s.; CDT n. __________ del __________ __________ 1993 in re M.T. A.) – poiché solo in tal modo si tiene correttamente conto della capacità economica del contribuente. Tale giurisprudenza parte dalla costatazione che lo stato di conservazione di una costruzione influisce sul suo valore intrinseco, che è dunque soggetto a fluttuazioni. Ne discende che certi lavori, sebbene necessari a mantenere a lunga scadenza le possibilità di utilizzazione dell'immobile, comportano provvisoriamente un incremento di valore. Il proprietario può, d'altronde, scegliere, entro certi limiti, il momento in cui effettuare certi lavori. Più attenderà, più il valore intrinseco della costruzione si ridurrà rispetto a quello che sarebbe se fosse mantenuto regolarmente, e più grande sarà l'aumento di valore al momento in cui i lavori saranno finalmente effettuati (cfr. ASA 42, p. 538; CDT n. __________ del __________ 1987 in re C. S.; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).\n"}