L'analisi personale cui il contribuente si sottopone in vista della specializzazione in psicoterapia rientra manifestamente in questo ambito, così come i costi per frequentare simposi e congressi. Si può tutt'al più ritenere che, nella misura in cui il ricorrente ha acquistato libri e riviste in materia medica, tali strumenti servano, almeno in parte, anche al semplice perfezionamento. In tal senso si ritiene di poter confermare la decisione impugnata, che ha concesso deduzioni di una certa portata anche senza esigere che i corrispondenti costi fossero documentati, come invece richiede la legge.