In concreto, l'importo ammesso in deduzione dall'autorità fiscale appare molto favorevole al ricorrente, se solo si considera che egli stesso definisce le spese sostenute non quali spese di perfezionamento ma quali spese di formazione e di specializzazione. Si deve ricordare, a tale riguardo, che la stessa legislazione tributaria afferma esplicitamente che non possono essere dedotte "le spese di formazione e quelle per l'avanzamento professionale" (art. 32 lett. b LT). L'analisi personale cui il contribuente si sottopone in vista della specializzazione in psicoterapia rientra manifestamente in questo ambito, così come i costi per frequentare simposi e congressi.