c dell'art. 22bis DIFD è concessa ai contribuenti senza speciale giustificazione; le spese per riviste e libri specializzati e per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale, nella misura in cui superino complessivamente i 900 franchi, e le spese per l'utilizzazione necessaria a scopi professionali di una stanza da lavoro privata, possono essere dedotte separatamente (art. 1 cpv. 2 Ordinanza del 7 maggio 1992 del Dipartimento federale delle finanze). Il contribuente è tenuto a giustificare le sue spese effettive, se pretende deduzioni superiori agli importi indicati (art.22bis cpv. 2 DIFD; art. 3 Ordinanza cit.).