ASA 23 p. 32; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 198). Sono deducibili, in altre parole, le somme che il contribuente spende per essere meglio in grado di svolgere la propria funzione o il lavoro attribuitogli (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto esecutivo del 10 novembre 1992; ASA 22 p. 386). Principi analoghi vigono in materia di IFD (cfr. art. 22bis lett. c in fine DIFD). Una deduzione di fr. 1'700.-- all'anno per le spese elencate alla lett. c dell'art. 22bis DIFD รจ concessa ai contribuenti senza speciale giustificazione;