4.1. Dal reddito lordo delle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente sono deducibili le spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e LT). L'ammontare annuo massimo della deduzione non può superare fr. 500.-- (cfr. art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo del 10 novembre 1992). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione e di avanzamento professionale (cfr. art. 32 lett. b LT), volte cioè ad agevolare un cambiamento di professione o il raggiungimento di una posizione all'interno della professione che richiede maggiori requisiti (cfr. ASA 23 p. 32;