L'autorità fiscale avrebbe allora dovuto pronunciare una decisione formale di rigetto della domanda e non limitarsi ad un generico diniego contenuto nella motivazione della decisione su reclamo. Tale considerazione non deve apparire eccessivamente formalistica, giacché si tratta di garantire al contribuente i rimedi giuridici che spettano a chi chiede l'emissione di una tassazione intermedia, ovvero il reclamo prima e il ricorso poi. Si invita pertanto l'autorità fiscale ad emettere una decisione formale, senza che occorra peraltro annullare la decisione impugnata, che si pronuncia sulla tassazione intermedia in modo puramente incidentale. 4. Spese di perfezionamento