3.2. Sebbene il contribuente non abbia esplicitamente richiesto una tassazione intermedia, tuttavia le considerazioni contenute nel reclamo del 20 febbraio 1995 contro la decisione relativa alla tassazione ordinaria 1993/94 sono state correttamente interpretate dall' Ufficio di tassazione nel senso di un'istanza di tassazione intermedia per riduzione del reddito della moglie. L'autorità fiscale avrebbe allora dovuto pronunciare una decisione formale di rigetto della domanda e non limitarsi ad un generico diniego contenuto nella motivazione della decisione su reclamo.