3.1. L’autorità che ritenga non siano integrati i presupposti per concedere una tassazione intermedia richiesta da un contribuente deve comunicarlo con una decisione scritta, motivata e accompagnata dall’indicazione dei rimedi giuridici (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 206; CDT n. 38 del 14 aprile 1994 in re D.A.).