{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-189_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19103&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "691c92357ee7488e00884bcbc7afcee2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.189"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.189"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:52", "Checksum": "f7a0a10351f4abf026b040b327a267a1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.189\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 13 settembre 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il __________ __________ __________ __________ ha lavorato fino al 31 agosto 1992 alle dipendenze della Clinica __________ __________, in qualità di __________ __________. In seguito è rimasto disoccupato, ricevendo pertanto una indennità dell'assicurazione disoccupazione.\nCon decisione del 30 gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile dei coniugi __________ e __________ __________ __________ in complessivi fr. 105'770.- in media annua e la sostanza in fr. 90'193.-.\nI contribuenti impugnavano la decisione suddetta con reclamo alla stessa autorità fiscale, lamentando la mancata considerazione della riduzione del reddito subìta dal __________ __________ __________ in seguito al licenziamento e della riduzione dell'orario lavorativo della moglie. L' Ufficio di tassazione confermava i redditi accertati con la decisione contestata, conformemente ai certificati di salario, e negava che la riduzione dell'attività lavorativa della moglie dall'80 al 50% configurasse un motivo di tassazione intermedia. L'autorità fiscale ammetteva per contro una deduzione di fr. 500.- per spese di perfezionamento professionale.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ ripropone le censure già contenute nel reclamo all' Ufficio di tassazione. Chiede, in primo luogo, una tassazione intermedia per riduzione dell'attività della moglie; postula una maggiore deduzione delle spese di perfezionamento; definisce \"non comprensibile\" il computo dell'indennità di disoccupazione.\n3. Tassazione intermedia\n3.1.\nL’autorità che ritenga non siano integrati i presupposti per concedere una tassazione intermedia richiesta da un contribuente deve comunicarlo con una decisione scritta, motivata e accompagnata dall’indicazione dei rimedi giuridici (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 206; CDT n. 38 del 14 aprile 1994 in re D.A.).\n3.2.\nSebbene il contribuente non abbia esplicitamente richiesto una tassazione intermedia, tuttavia le considerazioni contenute nel reclamo del 20 febbraio 1995 contro la decisione relativa alla tassazione ordinaria 1993/94 sono state correttamente interpretate dall' Ufficio di tassazione nel senso di un'istanza di tassazione intermedia per riduzione del reddito della moglie. L'autorità fiscale avrebbe allora dovuto pronunciare una decisione formale di rigetto della domanda e non limitarsi ad un generico diniego contenuto nella motivazione della decisione su reclamo. Tale considerazione non deve apparire eccessivamente formalistica, giacché si tratta di garantire al contribuente i rimedi giuridici che spettano a chi chiede l'emissione di una tassazione intermedia, ovvero il reclamo prima e il ricorso poi.\nSi invita pertanto l'autorità fiscale ad emettere una decisione formale, senza che occorra peraltro annullare la decisione impugnata, che si pronuncia sulla tassazione intermedia in modo puramente incidentale.\n4. Spese di perfezionamento\n4.1.\nDal reddito lordo delle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente sono deducibili le spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e LT). L'ammontare annuo massimo della deduzione non può superare fr. 500.-- (cfr. art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo del 10 novembre 1992). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione e di avanzamento professionale (cfr. art. 32 lett. b LT), volte cioè ad agevolare un cambiamento di professione o il raggiungimento di una posizione all'interno della professione che richiede maggiori requisiti (cfr. ASA 23 p. 32; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 198).\nSono deducibili, in altre parole, le somme che il contribuente spende per essere meglio in grado di svolgere la propria funzione o il lavoro attribuitogli (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto esecutivo del 10 novembre 1992; ASA 22 p. 386).\nPrincipi analoghi vigono in materia di IFD (cfr. art. 22bis lett. c in fine DIFD). Una deduzione di fr. 1'700.-- all'anno per le spese elencate alla lett. c dell'art. 22bis DIFD è concessa ai contribuenti senza speciale giustificazione; le spese per riviste e libri specializzati e per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale, nella misura in cui superino complessivamente i 900 franchi, e le spese per l'utilizzazione necessaria a scopi professionali di una stanza da lavoro privata, possono essere dedotte separatamente (art. 1 cpv. 2 Ordinanza del 7 maggio 1992 del Dipartimento federale delle finanze). Il contribuente è tenuto a giustificare le sue spese effettive, se pretende deduzioni superiori agli importi indicati (art.22bis cpv. 2 DIFD; art. 3 Ordinanza cit.).\n"}