5.2. Entrambe le regolamentazioni menzionate stabiliscono che, quando il contribuente è impossibilitato a prendere un pasto principale al proprio domicilio a causa della distanza dal luogo di lavoro oppure della brevità della pausa, sono deducibili, nel caso in cui egli rientri quotidianamente al proprio domicilio, fr. 11.- per ogni pasto principale preso fuori casa o fr. 2’400.- se il contribuente mangia regolarmente (a mezzogiorno) fuori di casa (cfr. art. 2 lett. a del Decreto esecutivo del 10 novembre 1992 concernente le deduzioni per spese di trasferta, di doppia economia domestica e di perfezionamento professionale dei salariati;