I limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Vista la considerevole affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso.