4.2. Questa Camera, esaminando approfonditamente i materiali legislativi che hanno portato all'adozione della suddetta norma da parte del Gran Consiglio, ha già avuto modo di stabilire che solo le persone coniugate, vale a dire le persone che vivono in costanza di matrimonio hanno diritto alla deduzione di fr. 3'300.–. Gli altri contribuenti, vale a dire i celibi e le nubili, i separati e i divorziati, anche se convivono con figli minorenni al cui mantenimento provvedono, hanno diritto alla mezza deduzione. Tale interpretazione corrisponde, d'altronde, allo spirito della legge (cfr. CDT n. __________ del __________ 1986 in re G.B.).