Denunciava inoltre l'ingiustizia a suo dire rappresentata dal fatto di essere considerato coniugato ai fini dell'applicazione delle aliquote ed invece non coniugato ai fini della deduzione dei premi assicurativi. L' Ufficio di tassazione, con decisione del 14 agosto 1995, accoglieva solo parzialmente il gravame, riducendo il valore locativo della casa abitata dalla famiglia del contribuente, per tenere conto della parte abitata dalla madre di quest'ultimo. Quanto alle spese per l'aiuto domestico, precisava invece che la giurisprudenza ne esclude la deducibilità, non trattandosi di spese per conseguire il reddito. 2.