{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-188_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19102&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e19275ee525216313e000bdd7011af79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:49", "Checksum": "f2827f23ff4d5fa9131364dba244355d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.7.\nDa tutto quanto precede risulta che non può essere censurata la decisione dell'autorità fiscale, che ha negato la deduzione delle spese sostenute dal ricorrente per l'assunzione di una ragazza alla pari e di un aiuto domestico per le pulizie.\n4. Oneri assicurativi\nIl ricorrente sostiene quindi, come si è detto, che vi sarebbe una incongruenza nell'applicazione della legge tributaria, per il fatto che, mentre un padre con figli a carico è considerato come famiglia ai fini dell'applicazione delle aliquote, è invece trattato come una persona sola quando si tratta di concedergli la deduzione degli oneri assicurativi.\n4.1.\nPer l'art. 31 cpv. 1 lett. g LT sono deducibili dalla totalità dei proventi «i premi di assicurazioni sulla vita, contro le malattie, contro gli infortuni non rientranti sotto la lettera d), sino a un massimo di 6'700.– fr. per i coniugati e di 3300.– fr. per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili».\n4.2.\nQuesta Camera, esaminando approfonditamente i materiali legislativi che hanno portato all'adozione della suddetta norma da parte del Gran Consiglio, ha già avuto modo di stabilire che solo le persone coniugate, vale a dire le persone che vivono in costanza di matrimonio hanno diritto alla deduzione di fr. 3'300.–. Gli altri contribuenti, vale a dire i celibi e le nubili, i separati e i divorziati, anche se convivono con figli minorenni al cui mantenimento provvedono, hanno diritto alla mezza deduzione. Tale interpretazione corrisponde, d'altronde, allo spirito della legge (cfr. CDT n. __________ del __________ 1986 in re G.B.).\n4.3.\nNegando la deduzione degli oneri assicurativi in misura doppia rispetto a quella per persona sola, l' Ufficio di tassazione ha conseguentemente operato in modo ineccepibile.\n5. Doppia economia domestica\nNon può infine essere accolta la richiesta subordinata del ricorrente di beneficiare della deduzione per doppia economia domestica anche per la figlia minore __________.\n5.1.\nL'art. 25 LT e l'art. 22bis DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).\nVista la considerevole affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per evitare abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la concessione deve essere subordinata alla sussistenza di una ragionevole necessità (cfr., p. es., le sentenze CDT n. __________ del __________ __________ 1984 in re P. e CDT n. __________ del __________ 1993 in re D'A.C.).\n5.2.\nEntrambe le regolamentazioni menzionate stabiliscono che, quando il contribuente è impossibilitato a prendere un pasto principale al proprio domicilio a causa della distanza dal luogo di lavoro oppure della brevità della pausa, sono deducibili, nel caso in cui egli rientri quotidianamente al proprio domicilio, fr. 11.- per ogni pasto principale preso fuori casa o fr. 2’400.- se il contribuente mangia regolarmente (a mezzogiorno) fuori di casa (cfr. art. 2 lett. a del Decreto esecutivo del 10 novembre 1992 concernente le deduzioni per spese di trasferta, di doppia economia domestica e di perfezionamento professionale dei salariati; inoltre, Circolare n. 2 del 21 luglio 1992 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni).\n5.3.\nAlla deduzione in questione possono essere estese per analogia, dato che si tratta anche in questo caso di spese per conseguire il reddito, le considerazioni già proposte con riferimento alla questione della deduzione delle spese per l'aiuto domestico e per la scuola privata dei figli del ricorrente (v. supra, cons. 3). Anche a tale riguardo, infatti, ciò che ostacola la deduzione delle spese per il pasto consumato fuori casa dalla figlia del ricorrente è l'assenza di un nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio della professione del contribuente stesso.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio e le spese, in complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}