{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-188_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19102&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e19275ee525216313e000bdd7011af79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:49", "Checksum": "f2827f23ff4d5fa9131364dba244355d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.5.\nNemmeno la LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995 - sia notato a titolo del tutto abbondanziale - sembra portare a una diversa soluzione. La nozione di “spese necessarie per l’esercizio della professione”, contenuta nell’art. 26 lett. c LIFD, viene intesa dalla dottrina in sintonia con l’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD: sono quindi deducibili le spese per abiti di lavoro, lavori pesanti, usura particolare degli abiti, strumenti professionali, riviste e libri specializzati, come pure per l’uso di locali privati, provvigioni e spese di rappresentanza, cioè spese che denotano un nesso causale diretto, strumentale, con il conseguimento del reddito (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Come finora, le spese per la custodia dei figli continuano a essere considerate spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 146).\n3.6.\nNella recente decisione già menzionata, la Camera ha confermato, anche in materia di imposta cantonale, la propria giurisprudenza, allineata su quella del Tribunale federale, ed ha in tal modo respinto l'interpretazione estensiva proposta dalla Steuer-Rekurskommission III del Canton Zurigo con riferimento al § 26 Abs. 1 lit. b StG-ZH.\n3.6.1.\nQuesta Camera ha sottolineato, in primo luogo, la diversa formulazione dell’art. 25 LT-1976, rispetto al § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH e all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD: se la formulazione di queste ultime appare esemplificativa, anche se entro limiti determinati, la formulazione della LT-1976, invece, è chiaramente esauriente e non consente deduzioni diverse da quelle elencate limitativamente dalle lett. c - e dell'art. 25 LT-1976. In simili condizioni la richiesta di estendere l’applicazione dell’art. 25 LT-1976, così da includere nelle spese deducibili anche quelle per il personale di custodia dei figli minorenni, necessario per consentire al contribuente di svolgere la propria attività dipendente, si configura quindi non tanto quale richiesta di interpretazione estensiva della norma invocata, quanto piuttosto come una richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria, di completare la legge, colmando, in via giurisprudenziale, una supposta lacuna della legge, segnatamente creando una nuova fattispecie che consenta la deduzione delle spese per la custodia dei figli. Ma ciò contravverrebbe al principio di legalità, che informa il diritto tributario (Höhn, op. cit, p. 91, cifra 40).\n3.6.2.\nIn secondo luogo, occorre un nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio della professione: tale nesso qualificato non è dato, secondo la Camera di diritto tributario, anche nel caso delle spese per la custodia dei bambini, quando esse siano ineluttabili, ovvero dovute solo ed esclusivamente a motivi professionali e dunque strettamente necessarie per consentire al contribuente di svolgere un’attività lucrativa. A mente di questa Camera, infatti, il nesso diretto, organico, può essere dato soltanto da motivi di natura qualitativa, da ragioni intrinseche connesse direttamente e strumentalmente all’esercizio dell’attività dipendente, e non invece da uno “status necessitatis”.\nLa Camera non nega che senza la custodia dei figli da parte di terze persone, il contribuente sarebbe ostacolato nel lavoro, ma ciò non significa ancora che la custodia dei figli denoti lo stesso grado di intensità qualitativa (nesso diretto e organico) rispetto all’esercizio della professione che denotano ad es. determinati abiti o strumenti di lavoro. Il nesso tra la custodia dei figli e l’esercizio dell’attività lavorativa rimane pur sempre indiretto.\nSi faticherebbe d’altra parte a capire, secondo questa Camera, perché mai il nesso dovrebbe essere negato quando mancherebbe quello “status necessitatis” che consente, secondo la giurisprudenza zurighese presa in esame, di ammettere comunque il nesso organico e diretto tra l'affidamento in custodia dei figli a terzi e l’esercizio della professione. Infatti, anche chi, senza averne il bisogno impellente, va a lavorare affidando i figli ad altri, affronta una spesa che gli consente di conseguire un reddito imponibile, che in sua assenza non potrebbe essere conseguito.\n3.6.3.\nLa Camera di diritto tributario ha infine negato che la norma legale in esame sia in contrasto con il principio dell’ imposizione secondo la capacità contributiva, richiamandosi ad un recentissimo giudizio del Tribunale federale, in materia di parità di trattamento tra coniugati e non coniugati conviventi (STF del 18 novembre 1994, pubblicata in DTF 120 Ia 329 = ASA 63 p. 741 = ZStP 1995 p. 79 = RF 50/1995 p. 181 = StE 1995 A 21.16 n. 4), in cui si afferma che la realizzazione del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva lascia al legislatore cantonale ampia facoltà di scelta e che essa dipende in ampia misura da considerazioni politiche. Ha inoltre sottolineato che, data la molteplicità dei rapporti da disciplinare e dei possibili metodi di soluzione, è pressoché impossibile realizzare una completa e perfetta parità (STF del 18 novembre 1994, consid. 3). Nella misura in cui la parità di trattamento assoluta non può essere realizzata, è sufficiente che una disciplina giuridica non penalizzi in modo sistematico e sostanzialmente più oneroso certe categorie di contribuenti. L’aggravio fiscale va infatti valutato tenendo conto di tutte le circostanze e non di una singola situazione (STF del 18 novembre 1994, consid. 4c).\n"}