{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-188_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19102&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e19275ee525216313e000bdd7011af79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:49", "Checksum": "f2827f23ff4d5fa9131364dba244355d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.3\nIl Tribunale federale ha avuto modo di affermare recentemente che la nozione di \"spese rese necessarie dall'esercizio della professione\" dev'essere interpretata estensivamente. La stretta connessione causale con la professione esercitata sussiste solo quando un contribuente affronta il perfezionamento di conoscenze che potrà poi sfruttare nell'esercizio della professione; tuttavia, ciò non significa che siano deducibili solo i costi per la conservazione e l'approfondimento di conoscenze proprie e specifiche di una certa professione; vi rientrano invece anche le spese sostenute per acquisire e conservare conoscenze, p. es. in materia linguistica, cioè non proprie di una certa professione. Ciò che importa è comunque che non si tratti di spese effettuate esclusivamente a fini di arricchimento personale, cioè di formazione culturale (ASA 57, p. 652; DTF 113 Ib 114).\nDottrina e giurisprudenza hanno precisato il concetto di spese necessarie per il conseguimento del reddito: si tratta di quelle spese che il contribuente deve assumersi per conseguire il reddito imponibile. Occorre che esista una relazione economica tra le spese e la realizzazione del reddito: affinché siano ammesse in deduzione devono necessariamente e logicamente essere connesse, per la loro stessa natura, al conseguimento del reddito (cfr. Känzig, Wehrsteuer, 1982, ad art. 22 n. 2 e giurisprudenza ivi; ASA 41 pag. 26; DTF 81 I pag. 72 in SA 24 pag. 35; RDAF 1962 pag. 45,146, 215).\nSono assimilate ai costi necessari per l'acquisizione del reddito le spese che il contribuente deve effettuare per mantenere le fonti del reddito e che ne sono la conseguenza logica (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22 n. 10; Rivier, L'impôt sur le revenu des personnes physiques, 1980, pag. 116 n. 1).\nNon costituiscono spese per il conseguimento del reddito quelle sostenute per il mantenimento del contribuente o della sua famiglia (cfr. art. 23 DIFD, 32 lett. a LT). Si tratta, in particolare, di tutti i costi dell'economia domestica, le spese per il miglioramento o l'acquisto di beni patrimoniali e per l'estinzione di debiti, le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, l'imposta federale diretta, e tutte le altre spese di vitto e mantenimento, inclusa la pigione. Nei costi non deducibili in quanto non considerati spese per il conseguimento del reddito rientrano pure il pagamento di collaboratrici domestiche, siano esse domestiche, bambinaie o governanti (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22bis n. 9, art. 23 n. 3 pag. 701).\nAnche la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa a tempo pieno é considerata una destinazione di reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo stesso (cfr. Rivier, op. cit., pag. 116 n. 2 e giurisprudenza ivi). Il Tribunale federale ha segnatamente precisato, con riferimento a contribuenti coniugati, che i costi per collaboratrici domestiche non costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche nel caso in cui occorrano poiché entrambi i coniugi svolgono una attività lucrativa (DTF 81 I 71; ASA 23 pag. 426) oppure se la moglie causa malattia necessita di assistenza nei lavori domestici, o ancora se deve svolgere un'attività lucrativa perché il marito svolge studi universitari (ASA 39 pag. 513 e segg.).\nSecondo il Tribunale federale in simili circostanze le spese per l'aiuto domestico così come le maggiori uscite necessarie per la custodia dei figli sono una conseguenza indiretta del conseguimento del reddito (cfr. inoltre Känzig, op. cit., n. 10 ad art. 22, n. 3 ad art. 23).\nIn una recente sentenza, prolata in caso per molti versi analogo a quello in rassegna, in cui la madre doveva forzatamente assumere un'attività a tempo pieno per far fronte al mantenimento dei figli (STF del 17 marzo 1986 in re dott. X. c/CCR BE in Sammlung BGE n. 643; inoltre ZBl 1983 pag. 83), il Tribunale federale ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, precisando che quanto vale per contribuenti coniugati deve valere anche per celibi, divorziati o vedovi. Non diversamente ne va per quanto è delle cure mediche necessarie al contribuente medesimo (ASA 24 p. 423 e 34 p. 55).\nQuesta Camera ha anche avuto modo di negare la deducibilità delle spese sostenute da un contribuente che, in seguito al decesso della moglie era stato costretto ad assumere un'infermiera che si occupasse dei suoi figli mentre lui lavorava (CDT __________-__________ del __________ 1992 in re C.M.).\n3.4.\nIl Tribunale federale, nella sua più recente giurisprudenza (RF 48/1993 p. 181), non ha fatto che confermare e cementare quanto statuito in precedenza (DTF 113 Ib 114 ss.), segnatamente la non deducibilità delle spese per il personale domestico che accudisce ai figli, poiché tali costi, indipendentemente dalle condizioni personali del contribuente, non denotano un nesso causale diretto con il conseguimento del reddito, bensì costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia secondo l’art. 23 DIFD (StE 1994 B 22.3 Nr. 53, consid. 3b e 4d).\nQuesta Camera non ha quindi alcun motivo, per quanto concerne l’imposta federale diretta di scostarsi dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale, oggetto, come si è visto di recentissima conferma, e di ammettere la deduzione chiesta dal ricorrente (CDT n. __________.__________.__________ del __________ 1995 in re A.R.).\n"}