{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-188_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19102&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e19275ee525216313e000bdd7011af79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:49", "Checksum": "f2827f23ff4d5fa9131364dba244355d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.188\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 12 settembre 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il __________. __________ __________, domiciliato a __________, padre di cinque ragazzi, il più giovane dei quali nato nel 1984, è rimasto vedovo il __________ 1992.\nNella dichiarazione fiscale 1993/94, inoltrata il 4 gennaio 1994, il contribuente chiedeva, fra l'altro, di poter dedurre dal proprio reddito i premi assicurativi pagati per sé e per i figli a carico, oltre ad una deduzione per doppia economia domestica per sé e per la propria figlia minore.\nNotificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 14 novembre 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ negava le suddette deduzioni.\nIl contribuente interponeva reclamo alla stessa autorità fiscale, sottolineando le maggiori spese provocate dalla sua condizione di vedovo e dalla conseguente necessità di mandare le figlie in una scuola privata e di assumere una persona per l'aiuto domestico. Denunciava inoltre l'ingiustizia a suo dire rappresentata dal fatto di essere considerato coniugato ai fini dell'applicazione delle aliquote ed invece non coniugato ai fini della deduzione dei premi assicurativi.\nL' Ufficio di tassazione, con decisione del 14 agosto 1995, accoglieva solo parzialmente il gravame, riducendo il valore locativo della casa abitata dalla famiglia del contribuente, per tenere conto della parte abitata dalla madre di quest'ultimo. Quanto alle spese per l'aiuto domestico, precisava invece che la giurisprudenza ne esclude la deducibilità, non trattandosi di spese per conseguire il reddito.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le censure già contenute nel reclamo indirizzato all'autorità fiscale, premettendo peraltro delle considerazioni generali in merito alla particolare fragilità delle famiglie monoparentali, a suo avviso discriminate fiscalmente.\n3. Deduzione per la custodia dei figli\nIn un caso che presenta notevoli analogie con quello sottopostole dal ricorso in esame, la Camera di diritto tributario ha recentemente proceduto ad una verifica della sua più recente giurisprudenza, in cui ha avuto modo di affrontare approfonditamente il problema della deduzione del costo di un collaboratore domestico necessario a un operaio vedovo con figli piccoli, per conseguire il reddito (CDT n. __________.__________.__________ del __________ 1995 in re A.R.).\n3.1\nGiusta l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD dal reddito lordo sono dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito.\nAnaloga regolamentazione é contenuta, per quanto concerne l'imposta cantonale, agli articoli da 25 a 31 LT.\n3.2\nLa dottrina, in particolare, ha attribuito una notevole importanza alla relazione che deve sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si giustifichi la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale relazione, gli autori concordano colla giurisprudenza prevalente sul fatto che si possono considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente per ottenere il reddito oppure che hanno una diretta relazione economica col conseguimento del reddito; altri parlano di una correlazione di carattere organico od addirittura causale (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).\n"}