–, impostogli dall' Ufficio di tassazione a titolo di "numerario". Per quanto si tratti, anche in questo caso, di documenti prodotti per la prima volta in sede di ricorso, nulla si oppone alla deduzione di fr. 90'000.– dal numerario, che si riduce conseguentemente a fr. 85'000.–. Tale deduzione è peraltro priva di riflessi sull'imposta, in considerazione del fatto che la sostanza risultava azzerata già per effetto della deduzione del debito ipotecario. 5. Nonostante l'accoglimento del ricorso, sono tuttavia poste a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese della presente procedura, che si è resa necessaria esclusivamente per la negligenza del ricorrente.